L’uso della targa prova non esonera dall’obbligo di sottoporre il veicolo alla revisione.

Riportiamo qui di seguito la definitiva sentenza che sancisce che l’uso della targa prova non esonera dall’obbligo di sottoporre il veicolo alla revisione.

Cassazione Civile sezione II, 4 agosto 2016, n. 16310

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. R.P. proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Pianella al verbale 15.9.05 con il quale i carabinieri di Cepagatti gli avevano contestato la contravvenzione di cui all’art. 80, comma 14, c.d.s. perché circolava con un autocarro con targa di prova non presentato alla prescritta revisione.

L’opposizione veniva rigettata tanto dal giudice di pace quanto dal tribunale dell’Aquila, adito con l’appello del sig. P.

Secondo il tribunale l’apposizione della targa di prova non consentiva la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione.

Avverso la sentenza del tribunale il sig. P. proponeva ricorso per cassazione, deducendo, quale unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 80 e 98 c.d.s., in relazione al d.P.R. n. 474 del 2001, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ad avviso del ricorrente – che, a supporto del proprio assunto, produce un conforme parere del 15.3.06 della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – la ratio della disposizione che autorizza gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche (da individuare nella necessità di permettere all’autoriparatore di verificare l’entità dei malfunzionamenti e l’efficienza degli interventi effettuati) – imporrebbe di riconoscere a tali soggetti la possibilità di circolare in prova anche con veicoli con revisione scaduta.

L’intimato Ministero non notificava controricorso ma si costituiva in funzione dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

All’esito del deposito della relazione di della cui all’art. 380 bis c.p.c. la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 4.10.13, per la quale il ricorrente depositava memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio – ritenuta l’insussistenza delle condizioni di evidenza decisoria fissate dall’ articolo 375, n. 5, c.p.c. per la definizione della causa in sede camerale – rinviava la stessa alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.4.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. ed alla quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

L’assunto dei ricorrente secondo cui la disciplina della circolazione con targa di prova conterrebbe una deroga al disposto dell’articolo 80 c.d.s., comma 14, che sanziona “chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione” , non ha fondamento né letterale né teleologico.

Al riguardo è sufficiente rilevare che l’articolo 1 del d.P.R. n. 474/01 solleva i soggetti appartenenti alle categorie tassativamente elencate nelle lettere a, b), c) e d) del primo comma, purché espressamente autorizzati alla circolazione di prova, dall’obbligo di munire della carta di circolazione i veicoli che circolano su strada per ragioni tassativamente elencate nella prima parte del primo comma (esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento).

La disposizione in esame, dunque, prevede che la circolazione in prova possa avvenire, per le specifiche finalità sopra menzionate e ad opera dei soggetti rientranti nelle suddette categorie, individualmente autorizzati:

-con veicoli non ancora immatricolati e l pertanto, privi di carta di circolazione; ciò in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 c.d.s.;

-con veicoli sui quali siano stati applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che rendano necessario l’ aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 reg. att. c.d.s.; ciò in deroga al disposto dell’ articolo 78 c.d.s.; quest’ultima deroga, non formulata espressamente nel testo dell’articolo 1 del d.P.R. n. 474/01, risulta implicita nella previsione della lettera c) del primo comma di tale articolo, la quale inserisce nell’elenco delle categorie di soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione in prova “le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento.

L’esegesi dell’articolo 1. d.P.R. n. 474/01 consente dunque di concludere che la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto degli articoli 78, 93, 110 e 114 c.d.s.; non in deroga al disposto dell’articolo 80 c.d.s., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione. Il ripetuto articolo 1. d.P.R. n. 474/01, in sostanza, non contiene alcun riferimento a ipotetiche esenzioni al divieto circolare con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione.

Sotto il profilo teleologico, è poi sufficiente rilevare che la ratio della disposizione che autorizza (anche) gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche va individuata nella necessità di permettere all’autoriparatore di eseguire prove su strada, onde verificare l’entità dei malfunzionamenti su cui gli sia stato richiesto di intervenire e l’efficienza degli interventi da lui effettuati.

Tale ratio legis non tocca il tema della revisione periodica obbligatoria, perché anche un veicolo regolarmente revisionato può presentare malfunzionamenti la cui riparazione richieda l’effettuazione di prove tecniche su strada, e, per converso, una volta che un veicolo sia stato portato alla revisione, l’eventuale circolazione che il riparatore debba effettuare con tale veicolo per svolgere le prescritte verifiche, o per controllare l’efficacia degli interventi manutentivi effettuati, risulterà non in contrasto con il disposto dell’articolo 80 c.d.s. appunto perché effettuata con un veicolo “presentato alla prescritta revisione”.

In definitiva l’assunto che identifica la possibilità di circolare con un veicolo non munito di carta di circolazione con la possibilità di circolare con un veicolo non sottoposto alle prescritte revisioni, ancorché fatto proprio dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in un parere reso nel 2006, non può essere condivisa, palesandosi sfornito di base normativa.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo la difesa dell’Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

 

Tratto da: http://www.polizialocale.com/2016/08/17/luso-della-targa-prova-non-esonera-dallobbligo-sottoporre-veicolo-alla-revisione-definitiva-smentita-della-cassazione/

meccanico

Caso di studio: il fai-da-te nelle pratiche legali di dissequestro in Paesi Esteri

Svolgere pratiche legali volte ad ottenere la restituzione di beni in Paesi Esteri è una procedura che necessita una profonda conoscenza sul campo.
Spesso, riuscire ad addivenire positivamente al dissequestro di un veicolo richiede mesi di duro lavoro, contraddistinto da colloqui infruttuosi con i Tribunali ed inconcludenti confronti con funzionari di Autorità poco collaborative.

IL CASO

Nel Luglio del 2016 la San Giorgio Servizi ha portato a conoscenza la Società di leasing proprietaria di un’autovettura di grande valore commerciale, del ritrovamento del proprio bene in Romania.
La Società di leasing informava il proprio locatario che decideva di occuparsi in proprio della gestione della pratica per il dissequestro e rimpatrio del mezzo.
Dopo oltre quattro mesi di infruttuosi tentativi il locatario inoltrava una email alla Società di leasing proprietaria del mezzo richiedendo assistenza per poter sbloccare la restituzione dell’autovettura.
Riportiamo qui di seguito il testo della comunicazione dove il cliente descrive la propria esperienza come un vero e proprio “incubo”.

Buongiorno,
ho tentato a più riprese di poterLe parlare personalmente ma, purtroppo, ho sempre trovata la linea telefonica occupata.
Premesso che il Sig. X, per nome e conto di X,  aveva ed ha già prodotta ogni documentazione atta al dissequestro della vettura.
Inoltre, non intendendo le autorità Rumene che la relativa documentazione fosse spedita bensì consegnata di persona, si era dovuto recare sul posto  anche nella speranza di poter recuperare l'auto nel suo, ma anche nel vs. interesse.
Tutto ciò premesso il ns. servizio di assistenza ci ha informati della restante documentazione che per l'ennesima volta le "autorità Rumene" chiedono per potersi riprendere ciò che è proprio.
Documentazione che per quanto ci spetta stiamo provvedendo a preparare.
Il ns. servizio di assistenza si potrà preoccupare del "recupero" della vettura secondo le seguenti modalità.
Una volta presentati questi, si spera, ultimi documenti il servizio assistenza si preoccuperà di far recuperare con un carro attrezzi il mezzo e di portarlo alla più vicina assistenza al fine di verificare se il mezzo stesso debba essere trasportato in Italia con carro attrezzi ovvero, se in assenza di problemi particolari per la circolazione possa essere riaffidato nelle mani del legittimo locatario.
A tale riguardo detto servizio metterà a disposizione un biglietto aereo perché la persona possa recarsi a riprendersi il mezzo.
Tali sono le garanzie comprese nel contratto assicurativo.
Quanto mi scrive e domanda mi fa sorgere il dubbio che non sia a conoscenza di quanto sino ad oggi è stato fatto dal Vs. Cliente.
Ripeto, la vettura non è più sotto sequestro in quanto il magistrato del luogo ha dato da tempo il benestare per poter rendere il mezzo a chi di dovere.
Laddove scrivo che "probabilmente" avremo necessità di una Vs. autorizzazione, stava solo a significare che se ci diamo una mano tutti insieme rendiamo un servizio ad un comune Cliente che in questi ultimi mesi, ne converrà, a sopportato più di un disagio.
Mi riferivo più precisamente alla sua risposta del 1 dicembre in cui ribadiva la vs. disponibilità, in qualità di proprietari, a fornire tutto quanto necessario (deleghe, autorizzazioni...).
Spero che questa mia possa chiarire ogni dubbio ma, soprattutto, possa significare per il ns. Cliente la fine di un incubo.
Non credo di aver usata una parola esagerata.
Resto a sua disposizione per ogni necessario chiarimento e, nella speranza di poterla sentire, porgo i più cordiali saluti.


CONCLUSIONI

Con la propria esperienza e la propria rete di collaboratori altamente qualificati nella risoluzione dei casi più complessi, la San Giorgio Servizi è in grado di prestare il massimo supporto nella risoluzione di questo tipo di caso.
Non bisogna dimenticare che giorno dopo giorno i veicoli subiscono un deprezzamento; nella circostanza che abbiamo visto sopra, ad esempio, svolgere in proprio l’attività ha comportato notevoli costi al cliente, costretto a recarsi sul posto ed acquistando di propria tasca voli aerei mentre il proprio bene perdeva naturalmente valore.

Ma cosa spinge i clienti a procedere autonomamente? Molto spesso i soggetti preferiscono affidarsi al fai-da-te perché ritengono di poter così contenere i costi ma non considerano che una società di recupero, nel proprio preventivo, include proprio tutto: dai colloqui con le Autorità, alla partecipazione ad eventuali udienze in Tribunale ai costi del trasporto vero e proprio fino al luogo desiderato. Tale servizio non è, ovviamente, sostenibile da persona inesperta e soprattutto da cliente che non si trovi fisicamente sul posto dove il bene è stato ritrovato.

La comunicazione inoltrata alla Società di leasing mostra insomma, senza mezzi termini, tutte le difficoltà che possono riscontrare coloro che decidono di affidarsi al fai-da-te per la gestione di pratiche complesse in Paesi dove le Autorità ed i Tribunali si mostrano spesso ostili e poco collaborativi.

 

range parking

Il diritto di ritenzione del terzo depositario

Spesso si verifica, principalmente nel leasing automobilistico, che i beni anziché trovarsi presso il locatario, siano depositati presso terzi i quali condizionano la restituzione dei beni al pagamento delle spese di deposito e/o manutenzione del bene.

In simili casi trova applicazione l’art 2756 c.c. secondo cui "i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni e le spese. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito, e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno".

Ciò significa, purtroppo, che le spese vantate dai depositari siano effettivamente da corrispondere ai creditori. Il diritto di ritenzione previsto dalla legge opera infatti nei confronti dei terzi che hanno diritti sulla cosa e, per questo, le pretese vantate dai terzi nei confronti della società Concedente appaiono legittime.
Ciò peraltro è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto legittima un’interpretazione dell’art. 2756 c.c. volta a consentire la vendita del bene assoggettato a ritenzione.

 

cars in lot

Genova, recuperato maxi-yacht: era stato rubato e trasferito in Ucraina

Dopo settimane di navigazione è approdato al Porto di Genova il maxi-yacht Sunseeker Manhattan 70.
Il bene, di proprietà di un’importante azienda Finanziaria e rubato nel 2012 in Italia, è stato individuato a Kherson (Ucraina) grazie al fondamentale intervento della società genovese di recupero San Giorgio Servizi in collaborazione con una ditta specializzata in rintraccio di navi.

La truffa è stata operata da una banda dedita al traffico internazionale di imbarcazioni ai danni delle società finanziarie.
I malviventi, dopo aver condotto iI maxi-yacht via mare, lo avevano venduto ad un facoltoso ed influente cittadino russo mentre l’armatore ne denunciava il furto in Italia.
A seguito di tali circostanze la compagnia assicurativa si attivava per il rintraccio in collaborazione con la San Giorgio Servizi che riusciva ad individuare il bene e ad ottenerne il sequestro.
Le procedure per richiedere ed ottenere la restituzione del maxi-yacht sono durate circa due anni nei quali l’attività presso il Tribunale è stata meticolosa, incessante e non priva di difficoltà.

Si tratta di un’operazione unica nel suo genere in quanto la città di Kherson è attualmente zona di guerra e le condizioni politiche del Paese rendono il rimpatrio di questo tipo di beni praticamente impossibili.
L’imbarcazione è stata attualmente restituita alla Società Finanziaria mentre i malviventi sono, ad oggi, ancora oggetto di indagini.

 

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Blitz al Porto di Genova: recuperate 300 auto

Da gennaio ad oggi salgono a dodici i furti di supercar di lusso rinvenute e recuperate presso il porto di Genova, in attesa di essere imbarcate alla volta di Tunisia e Marocco, Paesi dove risulterebbe estremamente difficile sia per le Autorità che per le Società private rientrarne in possesso.

I furti avvengono principalmente in Francia, Olanda e Germania, ma i trafficanti d'auto non sembrano aver cambiato la meta dei loro affari, nemmeno dopo l'operazione ''Jpo Itacar'' a cui ha partecipato la San Giorgio Servizi e che ha portato al recupero di circa 300 autovetture.
Luogo dalla configurazione perfetta per il rapido transito dei veicoli, Genova risulta difficilmente sostituibile in quanto, oltre alla presenza di un porto che garantisce un'entrata diretta nel territorio nord-africano, offre alle bande criminali un facile accesso autostradale.

Da qui è partito il filone d'indagine seguito dagli inquirenti, che ha evidenziato come un'altra pista battuta dai trafficanti si snodi dal nostro Nord-Italia, dove officine compiacenti e concessionarie hanno creato un giro d'affari di grandi proporzioni nel quale auto rubate vengono smontate e trasportate fino al lontano Est-Europa.
Un fenomeno tutt'altro che raro, come spiegano i dirigenti che coordinano le indagini e che affermano che "un professionista impiega 25 secondi per rubare un auto di lusso" e che ad oggi una buona percentuale dei mezzi rubati non venga mai ritrovata.

Conoscere le tecniche sviluppate dai malviventi hanno aiutato anche la San Giorgio Servizi ad affinare le proprie attività di rintraccio ed a rendere il recupero dei beni rapido ed efficiente attraverso una continua formazione "sul campo".

 

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